La
riduzione della tassa rifiuti è praticabile da subito da
parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 67
del D. Lgs. 507/93 ed è prevista nel D. Lgs. 22/97 all'art.
49 al punto 10 con l’introduzione della "tariffa dal
1 gennaio 2003. Tale riduzione si giustifica tecnicamente ed
economicamente: per le elevate quantità di rifiuti che
vengono auto/smaltiti dagli utenti che praticano questa
tecnica. L’applicazione da parte dell’amministrativa
della riduzione della tassa/tariffa sui rifiuti passa
attraverso:
•
l’introduzione, nel regolamento comunale che norma la
tariffa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
della riduzione tariffaria ( dal 10% al 30% della
tassa-tariffa) per gli utenti che praticano il compostaggio.
La riduzione va deliberato dal Consiglio Comunale con
l’approvazione del bilancio annuale di previsione;
•
la sottoscrizione, da parte degli utenti interessati, di una
convenzione in cui si richiede tale riduzione e ci si
impegna a praticare in modo continuativo il compostaggio
domestico della frazione organica dei rifiuti prodotti;
•
l’attivazione di un servizio di controllo sull’effettiva
pratica del compostaggio domestico, incaricando un
dipendente comunale o un tecnico in grado anche di fornire
una adeguata assistenza tecnica ai cittadini.
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